IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ELETTORALE
Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalle Legge 7 maggio 2009, n.46 che, ai primi quattro commi testualmente recita:
«Art. 1 – Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.
- Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore».
- Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’àmbito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
- Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico,rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»
- Ove sulla tessera elettorale dell’elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto>>.
Viste le istruzioni ministeriali;
Visto lo Statuto Comunale;
RENDE NOTO
Gli elettori interessati dovranno inviare (preferibilmente sul modello allegato) la prescritta dichiarazione entro il termine perentorio del 19 febbraio 2024, (20°giorno antecedente la data della votazione) contestualmente alla certificazione medica rilasciata dalla ASL.
A tal fine, gli elettori potranno presentare specifica richiesta direttamente presso la sede dell’UOC di Medicina Legale, sede di Avezzano in via Orazio Mattei, 6 o del Servizio IESP, presso il DSB di Avezzano in via Monte Velino, 16 oppure inviare l’allegato modello, corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: medicinalegaleaz@asl1abruzzo.it; siespaz@asl1abruzzo.it.
Segreteria U.O.C. Medicina Legale – Sede d Avezzano 0863 499827/0863 499872/0863 499881.
L’ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.